Le nuove regole per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa
La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa che avrà ormai una durata triennale, ma sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico. L’art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato difatti novellato dal comma 14 della legge succitata che ne ha cambiato anche le modalità di elaborazione, affidando un ruolo preminente al dirigente scolastico, chiamato nella nuova previsione normativa, a definire al collegio dei docenti, gli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione. L’intera progettazione del piano è quindi consegnata nelle mani del collegio, al contrario la sua approvazione avverrà in seno al consiglio di istituto.
Gli atti di indirizzo forniti dal dirigente scolastico costituiscono quindi la base da cui partire per l’ elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa. Una volta preso atto degli orientamenti ed esternata la meta, agli attori ed esecutori del piano non resta che l’individuazione delle parti o sezioni che andranno a formare il profilo del documento.
I contenuti si possono stralciare dalla legge 107 del 2015 non facendo assolutamente tabula rasa del DPR n.275 del 1999 che costituisce ancora oggi un valido supporto a sostegno del sistema scolastico autonomo. Benché la legge 107, al comma 1, intenda dare con la presente “piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59” restano ancora salve le disposizioni stabilite nel regolamento dell’autonomia
Finalità
In ogni caso è indispensabile tenere presente anche le finalità del sistema di istruzione poste in essere dal legislatore nella legge 107, che ogni singola scuola dovrà concretizzare per dare appunto piena attuazione all’autonomia, oltre agli obiettivi formativi, indicati nel comma 7, che le scuole dovranno individuare come prioritari.
Ne consegue che nel PTOF andrà inserita una cornice di presentazione delle finalità generali che la scuola ha intenzione di perseguire, traendole direttamente dalla legge 107, ma adeguandole al tempo stesso al contesto sociale e culturale di appartenenza, altrimenti si potrebbe correre il rischio di generare, un piano avulso dalla realtà. La valutazione in atto nella scuole, iniziata con la stesura del RAV e con il Piano di miglioramento che dovrà essere anch’esso parte integrante del PTOF, possono rappresentare piste di azioni per la stesura del documento triennale. Ciò significa che il piano di ogni singola istituzione scolastica potrà trarre le sue finalità generali sia dal comma 1 della legge citata sia dalle risultanze della prima fase di autovalutazione delle scuole eseguita attraverso il RAV.
Così prendendo spunto dal comma 1 della legge 107, ciascuna istituzione scolastica potrà impegnarsi per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
Programmazione dell’offerta formativa triennale
Alla definizione delle finalità, intese come quadro di accesso e di lettura del piano, farà seguito la programmazione dell’offerta formativa triennale che ai sensi del comma 2 della legge 107 servirà per “il potenziamento dei saperi e delle competenzedelle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”.
Il comma 2 dell’art.3 del DPR 275 del 1999, non novellato dalla legge 107, stabilisce che il piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Di conseguenza, se in passato, era naturale indicare il curricolo, gli obiettivi disciplinari, i profili dei diversi indirizzi nel caso di scuole secondarie di secondo grado, le competenze, le conoscenze e le abilità e l’eventuale offerta formativa progettata in sinergia con la comunità locale, oggi, il nuovo assetto della Legge 107, pur lasciando invariato in alcune parti l’art.3, propone una serie di obiettivi formativi preconfezionati, ricavabili dal comma 7, che le scuole dovranno scegliere ai fini della determinazione della programmazione. Per il raggiungimento di tali obiettivi formativi il legislatore indica alle istituzioni scolastiche le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa, dispositivi previsti dal regolamento 275, ancora ineludibili per progettare ed attuare le azioni che la scuola intende realizzare. Pertanto alle scuole sono indicate tre modalità di organizzazione riferibili al tempo scuola e alla relativa programmazione:
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
Individuazione degli obiettivi formativi prioritari
Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107 sono qui di seguito elencati e non è ultroneo ricordare che le scuole sono chiamate ad individuarli prendendo in considerazione quanto emerso da rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento, documenti senz’altro utili per la definizione della programmazione dell’offerta formativa. Gli obiettivi prioritari di cui al comma 7, scelti dalle scuole, costituiscono, una chiave di lettura delle intenzionalità delle scuole circa l’ampliamento dell’offerta formativa.
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
Determinazione dell’organico dell’autonomia
Le eventuali scelte progettuali saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (comma 5 della legge 107). Va da sé che una volta individuati gli obiettivi formativi e le connesse attività progettuali, curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative nonché le iniziative di potenziamento, all’interno del PTOF, occorrerà definire anche l’organico dell’autonomia che includerà:
– il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno (i docenti inseriti nell’organico di diritto), sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
–il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa (i docenti che saranno immessi in ruolo
nella fase C, assegnati alle scuole e i quali saranno i diretti interessati a svolgere le attività programmate);
-il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliare;
-il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali.
Le istituzioni scolastiche sono chiamate a perseguire le loro finalità educative e formative, l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia (comma 63).
In ogni caso il piano dovrà recare la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche (comma 12).
Le attività relative alla programmazione dell’offerta formativa nonché l’incluso organico dell’autonomia, costituendo parte integrante del PTOF, devono necessariamente essere deliberati dagli organi collegiali, partendo in primis, come già detto, dagli indirizzi forniti dal dirigente scolastico al collegio dei docenti per l’elaborazione del Piano.
Organico potenziato o aggiuntivo
Come già sopra specificato, ai docenti che andranno a far parte dell’organico cosiddetto potenziato, a dire della Nota Miur 30549 del 21 settembre scorso, spetterà svolgere, nell’ambito dell’istituzione scolastica, interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa. Di conseguenza tali docenti saranno impiegati per la qualificazione del servizio scolastico. Alle scuole è lasciato il compito di elencare le priorità relative al potenziamento, cosiddetti campi, in cui detti docenti dovranno impegnarsi. Ciò significa che l’azione dirigenziale avrà anche in questo caso un peso per le capacità di impiego e valorizzazione delle risorse assegnate ai fini della valutazione. L’organico potenziato non potrà essere impiegato solo come tappabuchi per la sostituzione dei colleghi assenti, certo è che la natura triennale del piano esigerà una rendicontazione dei risultati, non solo riguardo alle risorse economiche ma anche umane.
Fondo di funzionamento dell’istituzione scolastica
Il comma 11 della legge 107 regolamenta il fondo per il funzionamento dell’istituzione scolastica, stabilendo che l’erogazione della somma spettante ad ogni istituzione scolastica avverrà tempestivamente ed entro il mese di settembre; la quota erogata sarà a valere per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Successivamente le scuole riceveranno comunicazione dal Ministero dell’ulteriore risorsa finanziaria a loro assegnata, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, tale somma sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell’esercizio finanziario successivo.
Piano di miglioramento
Altro campo obbligatorio all’interno del PTOF, previsto dal comma 14 della legge 107, è l’allegato Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica così come scaturito dal rapporto di autovalutazione. Il PDM avrà una naturale corrispondenza con i contenuti del piano dell’offerta formativa. Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi saranno speculari agli obiettivi di processo individuati nel rapporto di autovalutazione.
PTOF, enti locali, territorio
I rapporti con gli enti locali e con il territorio spettano al dirigente dell’istituzione scolastica, difatti il comma 14 della legge 107, così dispone: “Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”. Ciò in buona sostanza significa che nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti imprescindibili dall’istituzione scolastica e nelle attività progettuali, le scuole potranno far emergere all’interno del PTOF il legame con il territorio ossia con il contesto culturale, sociale ed economico di appartenenza. In aggiunta al fatto che tale intersecazione con il territorio è già prevista nella lett. m) del comma 7 della legge 107 che fornisce, come già detto, l’elencazione degli obiettivi formativi individuati come prioritari dalle istituzioni scolastiche. Dunque il piano dell’offerta formativa potrà prendere in considerazione “la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese”.
Attività di formazione del personale scolastico e formazione degli studenti
Il comma 12 della legge 107 è foriero di un’altra innovazione ma in contrasto con le norme negoziali ossia la formazione in servizio del personale scolastico; si legge infatti che il Piano dell’offerta formativa triennale “contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare”. Direttamente collegato al predetto comma vi è il 124 che così stabilisce “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Il Piano di formazione previsto dalla legge 107 comporterà quindi da parte del personale scolastico delle prestazioni aggiuntive non di insegnamento, oltre all’orario di servizio, peraltro, al momento vista l’obbligatorietà della sopravvenuta formazione, derivante dal comma 124, non è possibile nemmeno rilevare se ci sarà un monte ore obbligatorio o le scuole in merito saranno libere di programmare le attività di formazione. A livello contrattuale, seppur la formazione in servizio rientri all’interno dell’art.29 comma 1 del CCNL 2007 come attività funzionale all’insegnamento, lo stesso articolo lascia però un’alea nella quantificazione delle ore non direttamente ricavabile; mentre l’art.63 del CCNL 2007, d’altra parte sottoscrive che “l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. (…) per garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie”. In parallelo, la formazione nel contratto viene anche affrontata nell’art.66 del CCNL che regolamenta il Piano annuale delle istituzioni scolastiche, affermando che “in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA (…). Sta di fatto che le attività di formazione necessitano di essere deliberate dall’organo collegiale, avendo presente gli obiettivi che saranno inseriti nel PTOF. Al momento, prima che sia adottato con decreto, il Piano nazionale di formazione di cui al comma 124, la formazione del personale seppur divenuta obbligatoria con la conseguente prestazione aggiuntiva, dovrebbe in ogni caso essere retribuita, ma di questo la legge 107 non fa alcun cenno; se ne ricava che i dirigenti scolastici per arginare possibili contenziosi, dovranno computare tale orario nelle attività di carattere collegiale, già così esigue. Fermo restando il principio espresso nel comma 2 dell’art.64 del CCNL, “le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dall’orario di insegnamento” .
Altre iniziative
Il PTOF potrà contenere le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107) nonché attività per assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, n.93. (comma 16 della legge 107).
A quanto sopra si aggiungono anche i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 107). Tali attività e progetti di orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera (comma 32 della legge 107). Il tutto dovrà essere svolto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 33 della legge 107 prevede altresì che nel piano dell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado siano inseriti percorsi di alternanza scuola-lavoro e di conseguenza anche le attività di cui al comma 38, attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sempre nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
Per lo sviluppo delle competenze digitali di cui al Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58 della legge, destinatari possono essere sia gli studenti che il personale docente e il personale tecnico e amministrativo. Tale previsione trova un riscontro anche nell’obiettivo formativo lett. h) del comma 7 già citato